Sospensione del mutuo: chi ne ha diritto e come richiederla

PUBBLICATO IL 25 luglio 2023

Sospensione del mutuo

La sospensione del mutuo è un aiuto regolato e concesso dall’Art.2 - comma 475, Legge 244/2007, meglio noto come Fondo Gasparrini, un fondo di solidarietà promosso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e gestito dalla Consap, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

La legge in questione ha lo scopo di tutelare i mutuatari che, a causa di alcune particolari condizioni, si trovano in situazioni di difficoltà tali per cui non riescono a far fronte all’impegno precedentemente sottoscritto con la Banca, e di conseguenza a sostenere il pagamento delle rate secondo il piano di ammortamento.

L’obiettivo di questo Fondo è dunque quello di offrire un blocco temporaneo al rimborso delle mensilità concordate, coprendo il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione secondo le modalità di calcolo previste da Consap.

Quali sono i requisiti necessari per fare richiesta?

Bisogna prima di tutto specificare che il fondo è destinato ai mutui con finalità acquisto prima casa, dunque l’immobile in oggetto deve corrispondere all’abitazione principale del richiedente. Di conseguenza, non si ha diritto a tale agevolazione in caso di mutui con finalità acquisto seconda casa o ristrutturazione.

Il mutuatario può presentare la richiesta di sospensione solo nei casi in cui si sia verificato uno dei seguenti eventi:

  • Riconoscimento di invalidità civile non inferiore all’80%
  • Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo minimo di 30 giorni
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa, licenziamento da parte del dipendente, pensionamento o risoluzione consensuale
  • Cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione
  • Morte del mutuatario
Inoltre, è previsto che l’intestatario del mutuo non abbia un ISEE superiore ai 30.000€. In caso di co-intestazione del mutuo è sufficiente che i requisiti appena citati sussistano ad uno solo dei soggetti.

La misura per la sospensione del mutuo è stata prorogato a tutto l’anno corrente dalla Legge di Bilancio 2023, grazie ad un rifinanziamento di ben 430 milioni di euro, per venire ulteriormente incontro a:

  • Cooperative edilizie a proprietà indivisa
  • Lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori liberi e piccoli imprenditori in caso di significativo calo del fatturato
La richiesta può essere presentata al massimo due volte, per un periodo di sospensione totale non superiore ai diciotto mesi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.

In quest’ultimo caso la durata massima della sospensione può essere:

  • 6 mesi per una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra i 30 ed i 150 giorni consecutivi
  • 12 mesi per una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra i 151 e 302 giorni consecutivi
  • 18 mesi per una riduzione dell’orario di lavoro che superi i 303 giorni

Le condizioni del mutuo per richiedere la sospensione

L’importo del mutuo non deve, in qualsiasi caso, superare la soglia di €400.000 e la proprietà su cui è iscritta l’ipoteca non può appartenere alle categorie catastali degli immobili di lusso, ovvero A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, per poter accedere al Fondo è previsto che il periodo di ammortamento sia attivo da almeno 12 mesi.

Non sarà possibile richiedere la sospensione del mutuo se:

  • questi presenta mancati pagamenti con un ritardo maggiore di 90 giorni al momento della richiesta
  • si fruisce di altre agevolazioni pubbliche, diverse dall’agevolazione Fondo prima casa
  • si ha già in corso una sospensione, che sia essa prevista per legge o concessa dalla banca, alla quale dovrà infatti succedere un periodo di regolare ripresa dell’ammortamento di almeno 3 mesi
  • l’intestatario ha un’assicurazione a copertura dei medesimi rischi ed eventi

Procedura

Per inoltrare la richiesta alla Consap è necessario fornire tutta la documentazione di riferimento alla Banca con la quale si intende sospendere temporaneamente il finanziamento.

L’istituto di credito si occuperà di verificare l’idoneità della richiesta e, in caso di valutazione positiva, di presentare formalmente la domanda all’ente.

Il Consap verificherà la conformità entro un termine massimo di 15 giorni giorni solari consecutivi, motivando l'eventuale decisione di non ammissione della domanda. In caso di accoglimento, la banca ufficializzerà la sospensione dei pagamenti in un arco temporale di 30 giorni.

Quali sono i documenti da inviare?

  • L’apposito modulo per la richiesta di sospensione
  • Attestazione ISEE, che certifichi un reddito annuale massimo di €30.000
  • La documentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento richiesto come requisito, come ad esempio le comunicazioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro o il certificato che qualifichi l’intestatario come portatore di handicap grave
  • Documento di identità o passaporto, in caso di cittadini extra UE


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